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Giustizia Riparativa
Giustizia Riparativa
La giustizia riparativa o giustizia rigenerativa (in inglese restorative justice) è un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone.
Da ciò consegue l'obbligo, per l'autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta.
Istituto della Messa alla Prova
Istituto della Messa alla Prova
La restorative justice, infatti, punta sulla partecipazione attiva della vittima, del reo e della stessa comunità civile.
In sostanza, anziché delegare allo Stato, sono gli stessi attori del reato a occuparsi di ovviare alle conseguenze del conflitto occupandosi della riparazione, della ricostruzione e della riconciliazione, con l'obiettivo non di punire ma di rimuovere le conseguenze del reato attraverso l'incontro tra le parti e con l'assistenza di un mediatore terzo e imparziale.
Nella realtà e fino ad oggi questo principio è di fatto poco utilizzato poiché difficile un accordo tra le parti.
L’istituto giuridico della “messa alla prova” prevede, infatti, che l’imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato
Quest'associazione intende promuovere quell'azione riparativa e di giustizia rigenerativa individuando negli autori del reato quella forza lavoro da orientare nell'impegno sociale proprio nei confronti di quelle vittime che non necessariamente devono essere individuate nella conseguenza della loro violazione commessa.
Si vuole di fatto attivare con l'istituto della Messa alla prova quelle attività specifiche per il ristoro del danno patito proprio da una vittima del reato facendo di che l'operato sia ben fruibile e visibile anche dalla collettività che allo stato attuale è ignara dell'attività svolta dalle persone responsabili di reati che beneficiano delle agevolazioni di legge.
Attività previste e benefici
Attività previste e benefici
La sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con legge 28/04/2014, n. 67 entrata in vigore il 17/05/2014, è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
Si tratta di un istituto che ha natura consensuale e funzione di riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato:
Conosciuto già dall'ordinamento processuale italiano, in ambito minorile e in fase di esecuzione nel procedimento per adulti, l'istituto in questione è stato esteso con la legge sopraindicata al rito nei confronti delle persone maggiori di età per ovviare alle criticità del sistema penale, riconducibili sostanzialmente all'inflazione procedimentale e al sovraffollamento carcerario.
Il responsabile di reato che intende beneficiare dell'istituto della messa alla prova deve aver commesso un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero a un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.
Vista la delicatezza del tema il legislatore ha previsto dei parametri stringenti per evitare che il beneficio fosse esteso a delinquenti seriali evitando scrupolosamente alcune tipologie di reato.
La richiesta viene formulata dall’indagato/imputato, oralmente o per iscritto o tramite un suo procuratore speciale.
La richiesta in questione deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero da un'istanza rivolta al medesimo Ufficio e finalizzata alla sua elaborazione.
La domanda deve provenire da chi non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, da colui al quale non sia stata già concessa e poi revocata, ovvero da colui al quale non sia stata concessa con esito negativo.
La persona offesa dal reato può ricorrere in caso di omesso avviso dell’udienza o di omessa audizione nel corso dell’udienza.
La messa alla prova consiste in concreto nello svolgimento degli impegni indicati nel programma di prova predisposto dall'indagato/imputato di concerto con l’ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero, quello del luogo di residenza o domicilio dell’indagato imputato, programma che sia stato ritenuto idoneo dal giudice.
Il programma è valutato da parte dell'Uepe, che ha un ruolo di primo piano nella procedura in quanto, oltre a predisporre il programma, prende in carico l'interessato, controlla lo svolgimento della prova, fungendo da canale di informazione privilegiata per il giudice con relazioni periodiche e una relazione finale, può frasi promotore di modifiche, abbreviazioni e persino della revoca della messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Questo, ovviamente, sempre che il reato, strutturalmente e nel caso concreto, abbia delle conseguenze nei termini indicati.
Nella stessa ottica va valutata la possibilità di condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa qualora la stessa sia disponibile a intraprendere il percorso di mediazione con l’imputato.
Il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 168-bis c.p. prevede poi che la messa alla prova comporti l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare tra l’altro attività di volontariato di rilievo sociale.
L'ammissione all'istituto è tuttavia costituita dal lavoro di pubblica utilità ovvero (art. 168-bis, comma 3, c.p.) da una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
Il problema che pone il lavoro di pubblica utilità è quello della concreta operatività, allorquando non vi siano oggettive possibilità presso le categorie di enti previste dalla legge disponibilità che tengano conto delle professionalità e attitudini dell’imputato.
Al termine del periodo viene redatta una relazione valutata nel contraddittorio tre le parti. Il giudice, allorquando ritenga che la prova abbia conseguito i risultati prefissati, pronuncia sentenza, ordinariamente impugnabile, con la quale dichiara il reato estinto, senza tuttavia pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Istituto dei lavori di pubblica utilità
Istituto dei lavori di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva.
Il lavoro di pubblica utilità applicato in sentenza, quindi relativo a SOGGETTI LIBERI che non entrano in carcere, è disciplinato dal d.m. 26 marzo 2001 e consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
La prestazione di lavoro viene svolta con attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:
nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992 (Guida in stato di ebrezza);
nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67
congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67
come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
L'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.
Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.
Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.
ATTIVITA' E CONVENZIONI
ATTIVITA' E CONVENZIONI
In fase di elaborazione