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Indagini difensive
Indagini difensive
Con l'approvazione della legge sulle indagini difensive prosegue il percorso del legislatore diretto a garantire un’effettiva parità tra accusa e difesa soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ove la divaricazione tra i poteri del P.M. e quelli della difesa a favore del primo era più vistosa.
E' stata introdotta una disciplina organica e completa che potenzia i poteri di ricerca delle fonti di prova da parte della difesa.
Questo diritto è stato riconosciuto all'indagato - imputato ma può essere esercitato anche dalla vittima del reato della quale però non si fa cenno nel testo del regolamento e che per il termine utilizzato "indagini difensive" mal viene recepito nel sistema società.
L'associazione vuole promuovere e divulgare questo semplice ed efficace strumento di valorizzazione dei diritti della vittima per mezzo dei quali sarà possibile preparare il vero ruolo di PARTE OFFESA del reato che siede a fianco dell'accusa nel processo penale, dopo la costituzione di parte civile .
Assistiamo quotidianamente alla trattazione di casi irrisolti o gestiti in maniera insufficiente le cui indagini anche di tipo giornalistico mostrano realtà diverse da quelle emerse nel corso delle sole indagini di polizia.
L'attivazione del sistema delle indagini difensive deve essere effettuata necessariamente da un legale per il cui tramite possono essere avviate una serie di attività da affidare a professionisti del settore.
Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Una novità di rilievo è costituita dal fatto che le investigazioni difensive possono essere compiute non solo quando è già in corso il procedimento penale, ma anche quando è solo eventuale la sua instaurazione.
È ora stata prevista la possibilità per il difensore (sia dell’indagato/imputato, che dell’offeso dal reato o delle altre parti private) di avere accesso ad una serie di attività il cui esito può implementare la documentazione utilizzabile nel procedimento.
Tale facoltà è estesa ai sostituti del difensore, agli investigatori privati autorizzati ed ai consulenti tecnici.
C’è possibilità per il difensore di chiedere i “documenti” alla PA, con richiesta di sequestro al PM che poi la trasmette al GIP.
Nel corso delle indagini difensive possono essere intervistate le persone a conoscenza dei fatti con colloqui da parte delle persone autorizzate.
Per colloquio, si intende una conversazione di cui non si redige alcuna documentazione, né scritta, né fonografica; per dichiarazione deve intendersi un atto scritto, autenticato dal difensore, contenente affermazioni di colui che la rende; per assunzione di informazioni deve intendersi un colloquio documentato in cui il soggetto risponde alle domande del difensore.
A dimostrazione del fatto che il P.M. nella fase delle indagini, in quanto portatore di un interesse pubblico preminente conserva maggiori poteri rispetto alla difesa, la legge consente al P.M. di secretare (per non più di due mesi) le sue fonti di prova ed in particolare di vietare, con decreto motivato, alle persone già da lui o dalla P.G. ascoltate, di comunicare fatti e circostanze oggetto delle indagini, di cui la persona è a conoscenza.
La VITTIMA DEL REATO o PARTE OFFESA può tramite le persone autorizzate effettuare le seguenti operazioni:
richiedere ed estrarre copia di documentazione in possesso della pubblica amministrazione;
accedere a luoghi e visionare cose;
accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico, con l’autorizzazione di chi ne ha la disponibilità ed, in difetto, con l’autorizzazione del giudice;
compiere accertamenti tecnici non ripetibili previo avviso al Magistrato;
partecipare a determinati atti di indagine compiuti dal Magistrato tramite i professionisti autorizzati, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360);
alla raccolta delle sommarie informazioni (art. 350);
all’interrogatorio dell’indagato (artt. 363, 364, 374, 388) ed al confronto al quale egli partecipi,
alle ispezioni e individuazione di persone (art. 364),
alle perquisizioni e sequestri (art. 365).Art. 391 quinquies c.p.p.
Il contenuto del fascicolo del difensore può essere presentato:
al Magistrato perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni
al Giudice delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, prima che adotti la sua decisione per cui è previsto l’intervento della parte privata;
al Giudice, indipendentemente dal fatto che debba o meno prendere una decisione, ma affinché ne tenga conto nel caso in cui si verifichi tale eventualità
Del contenuto del fascicolo del difensore il P.M. può prendere visione ed estrarre copia; alla conclusione delle indagini esso viene inserito nel fascicolo del P.M.
Appare evidente che, se almeno in parte, queste attività fossero adottate sistematicamente a favore della VITTIMA DEL REATO le azioni per una anche rapida soluzione delle indagini preliminari potrebbero favorire in primo luogo la giustizia e la parte debole della vicenda.